Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.
(1) I contravventori agli obblighi di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della presente legge sono soggetti a una sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro applicando le norme procedurali di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Restano ferme eventuali sanzioni penali.