(1) Ovunque ricorra nella legislazione provinciale per la riscossione coattiva il richiamo alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, tale richiamo è sostituito con il richiamo al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.42)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.