(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
(2) Per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e le relative variazioni nonché per la predisposizione del rendiconto generale dell'esercizio 2002 continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.