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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria)

(1) È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale.

(2) Il comitato concorre:

  1. all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del Piano sanitario provinciale;
  2. al coordinamento operativo dei programmi previsti nel Piano sanitario provinciale;
  3. alla verifica dello stato di attuazione del Piano sanitario provinciale;
  4. alla revisione periodica del Piano sanitario provinciale;
  5. alla predisposizione del nuovo Piano sanitario provinciale.

(3) Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete di:

  1. esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria;
  2. esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime;
  3. esprimere pareri facoltativi su autorizzazioni e accreditamenti di presidi sanitari privati;
  4. esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;
  5. esprimere i pareri ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4, all'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e all'articolo 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;
  6. esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono al Consiglio provinciale di sanità, eccezione fatta per quelle indicate all'articolo 41 e considerato quanto previsto dall'articolo 83.

(4) In base alle risultanze della verifica di cui al comma 2, lettera c), il Comitato formula all'amministrazione proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del Piano sanitario provinciale.

(5) Il comitato è composto da:

  1. l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale Sanità, con funzioni di vicepresidente;
  3. il Direttore generale dell'azienda sanitaria;
  4. i Direttori di comprensorio sanitario;
  5. quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico e uno libero professionista;
  6. un rappresentante del personale non medico;
  7. il rappresentante designato dal Consiglio dei comuni ai sensi dell'articolo 20, comma 3;
  8. il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali; 76)
  9. un rappresentante delle case di cure private.77)

(6) Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere nominato dall'Ordine dei medici.

(7) Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l’ingegneria clinica, l’edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l’ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline. 78)

(8) Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

76)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
77)
La lettera i) dell'art. 42, comma 5, è stata aggiunta dall'art. 9, comma 7, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
78)
L'art. 42, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 8, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
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