(1) La programmazione sanitaria provinciale spetta alla Giunta provinciale, la quale si avvale anche delle aziende sanitarie e degli organismi consultivi in materia di sanità.
(2) Costituiscono strumenti essenziali della programmazione:
- il Piano sanitario provinciale;
- i programmi di intervento con finalità specifiche a tutela della salute;
- i piani settoriali aventi rilevanza per la salvaguardia della salute dei cittadini.
(3) Per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione occorre tenere conto delle seguenti azioni strumentali:
- lo sviluppo del sistema informativo;
- lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;
- la conduzione di sperimentazioni;
- la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo della qualità, dell'efficienza, considerati anche i costi e i benefici raggiunti, nonché dello stato dei rapporti con i cittadini.
(4) Il Piano sanitario provinciale disciplina il coordinamento dei vari servizi provinciali sanitari e non sanitari, anche interaziendali ed in forma dipartimentale, al fine di promuovere e tutelare la salute del cittadino.
(5) Per l'approvazione del Piano sanitario provinciale si applica il capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
(6) Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.
(7) Il Piano sanitario provinciale ha validità triennale. Esso conserva comunque validità fino all'entrata in vigore del piano successivo. Esso deve essere aggiornato uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.