(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce la fondazione "Vital", quale persona giuridica di diritto privato.
(2) La fondazione di cui al comma 1 svolge la sua attività sul territorio della provincia di Bolzano e acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche.
(3) La fondazione di cui al comma 1, supportando, pianificando ed eseguendo progetti innovativi in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, la legislazione nazionale e provinciale in materia di sanità e servizio sociale, il Piano sanitario provinciale, il Piano sociale provinciale nonché in base alle direttive emanate dalla Provincia, persegue lo scopo di promuovere nell'ambito della promozione della salute uno stile di vita sano della popolazione della provincia di Bolzano.
(4) La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono, tra l'altro, disciplinati anche gli organi e il funzionamento della fondazione nonché le modifiche allo statuto.
(5)Il capitale della fondazione è fissato in 60.000,00 euro. Dopo l’approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta provinciale le assegna i fondi necessari per la sua amministrazione, gestione e attività. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali nonché l’attrezzatura e l’arredamento.5)6)