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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 4/bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita la commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica.

(2) La commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente ritiene che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia. La commissione conciliativa è inoltre competente per tutti i casi in cui si sostiene che il danno alla salute è una conseguenza dell'omessa o irregolare informazione.

(3) La commissione conciliativa è organo indipendente. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

  1. un giudice, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;
  2. un medico legale iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;
  3. un laureato in giurisprudenza con conoscenze in materia di responsabilità medica, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli avvocati di Bolzano.

(4) La Giunta provinciale nomina per ogni componente della commissione, per il caso di assenza o impedimento, un componente supplente, scelto tra una terna di nominativi proposta rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano nonché dall'Ordine degli avvocati di Bolzano.

(5) Alla scadenza del mandato, i componenti della commissione possono essere riconfermati, se nuovamente proposti ai sensi del comma 3.

(6) La commissione conciliativa può in casi particolarmente complessi acquisire la perizia di un consulente tecnico esterno, iscritto preferibilmente nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale.

(7) La Provincia, le aziende sanitarie nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

(8) La commissione conciliativa formula all'unanimità e per iscritto la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.

(9) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati l'ulteriore organizzazione della commissione conciliativa, il procedimento davanti alla commissione conciliativa nonché l'indennità spettante ai componenti della commissione e ai consulenti tecnici esterni.4)

4)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
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