(1) La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario provinciale.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività tramite il Servizio sanitario provinciale costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza degli aventi diritto, garantendone altresì la partecipazione.
(3) La Provincia autonoma di Bolzano persegue l'obiettivo di assicurare la massima qualità ed efficienza dei servizi sanitari.
(4) Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la Provincia autonoma di Bolzano si avvale anche delle risorse del settore privato.
(5) Il Servizio sanitario provinciale favorisce, nel rispetto degli indirizzi della programmazione, l'apporto del volontariato operante in campo sociosanitario al raggiungimento delle proprie finalità.