(1) È istituita l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata azienda sanitaria, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano per il conseguimento dei suoi fini istituzionali. L'azienda sanitaria è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
(2) L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria provvede a predisporre la proposta di atto aziendale da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale. L'atto aziendale è adottato dal Direttore generale entro i dieci giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta provinciale. L'atto aziendale, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 2, 9, 11, 12/bis, 12/ter, 12/quater, 12/quinquies e 14, definisce in particolare l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali presenti nei singoli comprensori sanitari con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.
(3) L'azienda sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente, nonché quelle contenute nel Piano sanitario provinciale. In particolare a essa competono l'attuazione del Piano sanitario provinciale, la tutela della salute dei cittadini in conformità agli standard prefissati dalle disposizioni vigenti, l'erogazione in forma diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria e il rimborso delle spese sostenute per quelle usufruite in forma indiretta, applicando di norma il sistema delle tariffe predeterminate.8)