(1) Nell'ambito territoriale di ciascun comprensorio sanitario è istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dai presidenti delle comunità stesse e dal Sindaco del Comune di Bolzano per il Comprensorio sanitario di Bolzano o da loro delegati. La Conferenza, al fine di corrispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente nel singolo comprensorio sanitario, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitari di particolare interesse nel rispettivo comprensorio sanitario, in riferimento anche ai servizi sociali, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore di comprensorio sanitario nonché al Direttore generale. A tale scopo il Direttore di comprensorio sanitario, oltre al piano generale triennale di azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, trasmette alla Conferenza la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di miglioramento dei servizi sanitari nell'area territoriale o nei presidi ospedalieri del rispettivo comprensorio sanitario.
(2) Qualora nell'ambito territoriale di un comprensorio sanitario esista un'unica comunità comprensoriale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal presidente della stessa.
(3) Se nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono interessati più di uno dei comprensori sanitari, le relative funzioni vanno svolte da un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni. Le relative valutazioni e proposte sono trasmesse al Direttore generale dell'azienda sanitaria.36)