(1) Presso l'azienda sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari composto dal Direttore sanitario, con funzioni di presidente, e dai seguenti membri elettivi:
(2) Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui siano stati stipulati accordi contrattuali.
(3) La Giunta provinciale stabilisce, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, i criteri riguardo alle modalità di elezione.
(4) Il Consiglio dei sanitari è organo interno dell'azienda sanitaria e dura in carica tre anni. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per tutte le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti a esse attinenti, per le attività di assistenza sanitaria e per i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale può individuare ulteriori materie da sottoporre al Consiglio dei sanitari. I pareri sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro 15 giorni dalla richiesta. Il Direttore generale può chiedere pareri su altri argomenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali.35)