(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre a cinque membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.24)
(2) Il collegio resta in carica cinque anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un'indennità mensile lorda e il rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.
(3) Il presidente è eletto dal collegio stesso. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri. Al fine dell'esercizio delle funzioni di loro competenza i membri del collegio possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e chiedere notizie al Direttore generale su tutti gli affari concernenti l'azione amministrativa.
(4) Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell'azienda sanitaria. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
(5) Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della contabilità e la tenuta dei registri contabili nonché la rispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio preventivo e redige apposita relazione esponendo, se del caso, le proprie osservazioni. Il collegio, inoltre, riferisce almeno annualmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria alla conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all'articolo 20, comma 3.24)