(1) L'azienda sanitaria è suddivisa al suo interno in quattro comprensori sanitari che ne costituiscono le articolazioni periferiche e che assumono le seguenti denominazioni:
(2) La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori a loro volta si suddividono in distretti secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.
(3) Ai comprensori sanitari sono attribuite le funzioni che possono essere meglio gestite a livello locale. Le stesse sono individuate nell'atto aziendale.
(4) Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l'atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario: