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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 12/bis (Dirigenza tecnico-assistenziale)  delibera sentenza

(1) Il Direttore tecnico-assistenziale è scelto tra persone che, oltre ad essere in possesso della laurea magistrale delle professioni sanitarie e dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di laurea, abbiano un'esperienza professionale di almeno cinque anni. Al Direttore tecnico-assistenziale si applica l'articolo 11, commi 1, 8, 9, 10, 11 e 13.

(2) Il Direttore tecnico-assistenziale, avvalendosi dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori di cui al comma 4, gestisce il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all'assistenza nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di èquipe.

(3) In ogni comprensorio sanitario sono inoltre previsti almeno un dirigente tecnico-assistenziale per ogni presidio ospedaliero e un dirigente tecnico-assistenziale per l'area territoriale. Può altresì essere previsto un dirigente tecnico-assistenziale per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione.

(4) Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei dirigenti tecnico-assistenziali operanti nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore tecnico-assistenziale svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l'integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.

(5) Il dirigente tecnico-assistenziale, nell'ambito dell'area territoriale e del presidio ospedaliero, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico nonché del personale tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e del personale ausiliario e tecnico addetto all'assistenza. Il dirigente tecnico-assistenziale esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

(6) L'incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi sia coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva normativa sia coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale. L'accesso alla selezione è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.20)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006 - Accesso alla dirigenza infermieristica - Istituzione del profilo professionale del massaggiatore/fisioterapista - Illegittimità costituzionale
20)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, e successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9. La Corte costituzionale con sentenza n. 449 del 13-28 dicembre 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12/bis, comma 6, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame.
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