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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 11 (Nomina, rapporto di lavoro e competenze del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario)

(1) Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano, unitamente al Direttore generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono alla formazione delle decisioni della direzione generale, con la formulazione di proposte e di pareri in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza.15)

(2) Il Direttore amministrativo deve essere in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, deve aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture pubbliche o private e deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

(3) Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda sanitaria.

(4) Qualora il Direttore generale dell'azienda sanitaria provenga da strutture a carattere non sanitario, il Direttore amministrativo va scelto fra persone provenienti da enti o strutture a carattere sanitario.16)

(5) Il Direttore sanitario è un medico che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbia conseguito l'attestato di formazione manageriale per l'area di sanità pubblica.

(6) Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza, fatte salve le competenze del Direttore tecnico-assistenziale di cui all'articolo 12/bis.17)

(7) Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(8) Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è regolato con apposito contratto di lavoro di diritto privato a termine, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, le cui clausole sono fissate dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e delle responsabilità connesse con l'espletamento dell'incarico, nonché dei livelli retributivi del settore sanitario. Qualora si tratti di dipendenti di pubbliche amministrazioni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4. Circa i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

(9) Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico nei casi di grave disavanzo o di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

(10) L'incarico del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario cessa entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.

(11) Il Direttore generale nomina con proprio provvedimento il sostituto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo e sanitario.

(12)18)

(13) La Giunta provinciale determina l'indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni di Vicedirettore amministrativo e di Vicedirettore sanitario.

15)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
16)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
17)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
18)
Il comma 12 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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