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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 9 (Attribuzioni del Direttore generale)

(1) Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria e gli spettano i poteri di rappresentanza della stessa. In particolare egli è responsabile:

  1. della redazione e dell'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 5, comma 2, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
  2. della definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con indicazione delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, nonché dell'adozione degli atti di amministrazione di natura strategica, soggetti ad approvazione della Giunta provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia;
  3. della negoziazione del budget aziendale con la Provincia;
  4. del programma operativo annuale e del budget, articolato anche a livello comprensoriale;
  5. della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Direttore tecnico-assistenziale;
  6. della negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con i Direttori di comprensorio sanitario;
  7. della negoziazione e assegnazione delle risorse ai comprensori sanitari, nel rispetto delle direttive provinciali;
  8. dell'adozione di atti regolamentari e di indirizzo;
  9. della definizione dei servizi, delle attività nonché delle procedure aventi rilevanza aziendale o comunque sovracomprensoriale, conformemente alla programmazione provinciale;
  10. della gestione e del coordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e professionali con valenza provinciale e dei servizi aziendali, in quanto non delegati ai comprensori sanitari;
  11. della garanzia dell'uniformità delle procedure dell'azienda sanitaria;
  12. delle decisioni in merito alla partecipazione a società a capitale misto pubblico e privato;
  13. della sottoscrizione di contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale;
  14. dell'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati;
  15. della nomina del Consiglio dei sanitari;
  16. dell'autorizzazione alla stipulazione di contratti attivi e relativi a lavori, forniture e servizi aventi valenza comprensoriale di durata superiore a tre anni;
  17. della nomina del nucleo di valutazione;
  18. della nomina, del rinnovo e della revoca del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale;
  19. della proposta alla Giunta provinciale relativa alla nomina, al rinnovo e alla revoca dei Direttori di comprensorio sanitario;
  20. delle nomine, revoche e atti analoghi attribuitigli dalle disposizioni vigenti.

(2) Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Direttore tecnico-assistenziale.

(3) Il Direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale e dal Consiglio dei sanitari. È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario, su delega del Direttore generale, o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età. Nel caso che l'assenza del Direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni va dato avvio alle procedure per la sua sostituzione.

(4) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore tecnico-assistenziale nonché dai Direttori di comprensorio sanitario. In caso di valutazione negativa può revocare la rispettiva nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore tecnico-assistenziale, sentita la Giunta provinciale, o proporre alla Giunta provinciale la revoca del Direttore di comprensorio sanitario.12)

12)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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