(1) Gli alimenti di origine animale possono essere contrassegnati ai sensi dell’articolo 3, solo se ottenuti da animali alimentati esclusivamente con mangimi “non OGM”. È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati, tramite mangimi, antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa, o altre sostanze improprie e che venga rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci necessari per la terapia e prescritti da un veterinario.
(2) Per la contrassegnazione di mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 e seguenti, utilizzando la seguente dizione: “idoneo per la produzione di alimenti con caratteristiche “non OGM”. 8)