(1) La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti con caratteristiche “non OGM” prodotti in Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale con caratteristiche “non OGM” sono utilizzati esclusivamente mangimi con caratteristiche “non OGM”.
(2) Ai sensi della presente legge si considerano alimenti e mangimi con caratteristiche “non OGM”, di seguito denominati alimenti e mangimi “non OGM”, quelli che:
(3) La presenza casuale e tecnicamente non evitabile di organismi geneticamente modificati, di prodotti ottenuti da o tramite organismi geneticamente modificati non ha rilevanza fino a quando può essere dimostrato il controllo del rispetto delle regole previste. 4)