(1) Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale.
(3) Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede di propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.
(4) Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(5)A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.36)
(5/bis) I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.
(5/ter) A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono esentate dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.37)
(6)38)
(6/bis) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. 39)40)
(6/ter) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche .39)41)
(6/quater) - (6/nonies) 42)
(6/decies) 43)
(7) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali.44)45)
(8) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole, ai sensi dell’allegato A della delibera n. 1958/2009 della Giunta provinciale, e successive modifiche, nonché i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentino un incremento stabile della produzione applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione del 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro, cioè la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. 46)
(9) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che registrano rispetto alla media del triennio precedente un aumento della quota delle esportazioni sul volume d’affari di almeno cinque punti percentuali e un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento applicano un’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.46)
(10) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentino un’incidenza dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sul territorio provinciale pari ad almeno il 2 per cento del volume d’affari IVA, applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.46)
(11) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti che effettuano sul territorio provinciale attività di ricerca e sviluppo su fonti rinnovabili di energia pari ad almeno il 30 per cento dei propri investimenti o che hanno investito nelle medesime attività nel triennio precedente almeno 5 milioni di euro applicano l’aliquota IRAP del 2 per cento sul valore della produzione netta realizzata nel territorio della provincia di Bolzano.46)
(12) Le agevolazioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 non trovano applicazione per i soggetti di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.46)
(13) A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti che hanno come attività principale la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusa la produzione di energia idroelettrica, applicano l’aliquota IRAP del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.46)
(14) Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.46)
(15) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni concernenti l’IRAP.46)
(16) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.46)
L'art. 21/bis, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 21/bis, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 21/bis, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
I commi 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies e 6/septies dell'art. 21/bis, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14. I commi 6/quater e 6/septies sono stati poi così sostituiti dall'art. 31, commi 1 e 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. I commi 6/bis e 6/ter sono stati poi così sostituiti dall'art. 1, commi 8 e 9 della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 21/bis, comma 6/bis, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, comma 6/ter, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi dall'art. 2, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
I commi 6/quater fino a 6/nonies dell'art. 21/bis sono stati abrogati dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
L'art. 21/bis, comma 6/decies, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, comma 7, e stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
L'art. 21/bis, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.