(1) L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazioni, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
(2) Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.49)
(3) Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21/undecies.49)
(4) L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
(5) L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.49)
(6) Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.49)