(1) Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:
- investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
- investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
- edilizia abitativa rurale;
- infrastrutture in zone rurali;
- promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
- tutela e miglioramento dell’ambiente;
- miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
- mortalità del bestiame;
- lotta alle epizoozie;
- misure di emergenza in agricoltura;
- rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
- produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
- provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
- crediti di gestione aziendale;
- consulenza e assistenza tecnica;
- innovazione e progetti dimostrativi;
- primo insediamento dei giovani agricoltrici e agricoltori;4)5)
- investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla familgia.6)
(2) Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere, in sostituzione dei contributi sugli interessi nonché del rimborso di prestiti di cui al comma 1, contributi annui o semestrali costanti posticipati, per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concepibile il relativo contributo.
(3) Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario, per tutto il tempo fissato dal contratto, anche contributi sui canoni periodici.7)
(4) Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività. 8)
L'art. 4, comma 1, è stato così sosituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
La lettera r) dell'art. 4, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 3, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
La lettera s) dell'art. 4, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 4, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 23 della
L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 38 della
L.P. 14 agosto 2001, n. 9, dall'art. 25 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 24 della
L.P. 23 luglio 2004, n. 4, dall'art. 32 della
L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.