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In vigore al: 11/09/2012

r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 111)
Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 4 (Oggetto dell'incentivazione)  delibera sentenza

(1) Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

  1. investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
  2. investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  3. edilizia abitativa rurale;
  4. infrastrutture in zone rurali;
  5. promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  6. tutela e miglioramento dell’ambiente;
  7. miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
  8. mortalità del bestiame;
  9. lotta alle epizoozie;
  10. misure di emergenza in agricoltura;
  11. rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
  12. produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  13. miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  14. provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  15. crediti di gestione aziendale;
  16. consulenza e assistenza tecnica;
  17. innovazione e progetti dimostrativi;
  18. primo insediamento dei giovani agricoltrici e agricoltori;4)5)
  19. investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla familgia.6)

(2) Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere, in sostituzione dei contributi sugli interessi nonché del rimborso di prestiti di cui al comma 1, contributi annui o semestrali costanti posticipati, per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concepibile il relativo contributo.

(3) Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario, per tutto il tempo fissato dal contratto, anche contributi sui canoni periodici.7)

(4) Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività. 8)

massimeDelibera 2 luglio 2012, n. 1008 - Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
massimeDelibera 21 marzo 2011, n. 435 - Criteri per la concessione di aiuti per iniziative intese a valorizzare l’agricoltura
massimeDelibera Nr. 1389 del 06.09.2010 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009
massimeDelibera N. 1042 del 21.06.2010 - Aiuti destinati a compensare le perdite di raccolto in viticoltura nell'anno 2008 subite a causa di avversità atmosferiche
massimeDelibera N. 1508 del 08.06.2009 - Criteri specifici e modalità per l'applicazione della strategia nazionale in materia di organizzazione comune del mercato ortofrutticolo
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 135 del 19.01.2009 - Revoca e modifica dei criteri relativi alla concessione di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma di sostegno 2009 - 2013
massimeDelibera N. 4136 del 10.11.2008 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
massimeDelibera N. 848 del 21.03.2005 - Criteri e modalità relativi all'agevolazione degli investimenti presso le cooperative agricole
massimeDelibera N. 4361 del 29.11.2004 - Criteri e modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura. Revoca della propria deliberazione n. 425 del 17.02.2003
massimeDelibera N. 3679 del 20.10.2003 - Criteri e modalità per promuovere il miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale
massimeDelibera N. 1725 del 05.04.1993 - Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007 e n. 305 del 28.02.2011)
4)
L'art. 4, comma 1, è stato così sosituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
5)
La lettera r) dell'art. 4, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 3, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
6)
La lettera s) dell'art. 4, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 17, comma 4, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
7)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 38 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, dall'art. 25 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, dall'art. 32 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
8)
L'art. 4, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
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