Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.
(1) Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
(2) Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).5)
L'art. 3 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.