Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.
(1) Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:
(2) Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.
(3) Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento e di un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.
(4) I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona, assolvendo così una funzione essenziale di interesse pubblico.
(1) Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:
(2) Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonché per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino.3)
(3) I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).
(4) Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.4)
La lettera a) dell'art. 2 comma 1 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
(1) Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
(2) Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).5)
L'art. 3 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.
(2)6)
L'art. 4 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7; il comma 2 è stato successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Omissis.
(1) La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo la decisione favorevole della commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.8)
A seguito della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale IV - concorrenza del 19 giugno 1997, secondo la quale le provvidenze in favore dei rifugi alpini di cui alla legge provinciale in oggetto non ricadono nel disposto dell'articolo 92 del trattato CE, ai sensi del punto 2.1) della disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese (GUCE-C213 del 23 luglio 1996) e, quindi la presente legge non avrebbe dovuto dar luogo a notifica alla Commissione, con nota del 1° luglio 1997, prot. n. 39.1/11.02.06/652-5, il Presidente della giunta provinciale ha ritirato la notifica stessa.
(1) Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.9)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.