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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 30/bis (Commercializzazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1999.

(2) La funzione di organismo ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 1999/105/CE nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla Ripartizione provinciale Foreste.

(3) Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di moltiplicazione senza la licenza soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

(4) Chiunque omette di tenere per ogni sito produttivo la consistenza dei materiali di moltiplicazione e la registrazione accurata delle uscite ed entrate degli stessi soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

(5) Chiunque tiene irregolarmente le registrazioni delle entrate e uscite dei materiali di moltiplicazione od omette la comunicazione alla Ripartizione provinciale Foreste della consistenza dei materiali di moltiplicazione presente nelle proprie unità produttive, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200.

(6) Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione forestale non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di strobili, infruttescenze e frutti, per ogni centinaia o frazione di centinaia di postime o parti di piante.

(7) Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro e alla distruzione, a carico del trasgressore, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese d'analisi effettuate dagli istituti incaricati.

(8) Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 4, 5 e 6, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.24)

24)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.