(1) La direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei conti. Alle dipendenze della direzione generale sono collocate le ripartizioni Presidenza, Servizi centrali ed Avvocatura della Provincia, nonché le altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale.
(2) Il direttore generale opera alle dipendenze funzionali del Presidente della giunta provinciale. Egli emana direttive di ordine tecnico-amministrativo e di carattere generale; per l'esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale egli impartisce istruzioni specifiche ai dipartimenti.
(3) Il direttore generale esercita le funzioni di segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte, e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1.7)
(4) In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale.