(1) Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni. La denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con regolamento di esecuzione.
(2) Gli uffici sono costituiti per un numero complessivamente non superiore a 210. Di norma sono dotati di almeno quattro dipendenti di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, oltre al direttore.14)