(1) La Consulta provinciale per l'assistenza sociale è organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica; in particolare, essa esprime parere:
(2) I compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla consulta o relative sezioni secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
(3) È istituita la Sezione ricorsi che decide:
(4)La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.5)
(5) La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto.6)