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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 1 (Finalità dei servizi sociali)  delibera sentenza

(1) I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

(2) Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge.2)

(3) I servizi sociali perseguono in particolare:

  1. la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio;
  2. Il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi;
  3. la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio;
  4. il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;
  5. la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio.

(4) Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
2)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 2 (Piano sociale provinciale)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale approva ogni triennio il piano sociale provinciale, coordinandolo con quello sanitario e con gli altri piani di settore.

(2) Il piano determina tra l'altro:

  1. gli obbiettivi da perseguire;
  2. gli standards di funzionalità, la struttura organizzativa e gli ambiti territoriali di riferimento dei servizi sociali;
  3. le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni;
  4. la metodologia degli interventi;
  5. le modalità d'integrazione dei programmi e degli interventi sociali e sanitari;
  6. il fabbisogno del personale, gli indirizzi sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'aggiornamento;
  7. l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili nonché il grado di copertura della spesa degli enti gestori, da assicurarsi attraverso le assegnazioni provinciali di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). 3)
massimeDelibera N. 764 del 03.05.2010 - Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
3)
La lettera g) è stata sostituita dall'art. 43 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 3 (Consulta provinciale per l'assistenza sociale)

(1) È istituita presso la Ripartizione provinciale servizio sociale la Consulta provinciale per l'assistenza sociale, composta da:

  1. l'assessore provinciale all'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, con funzioni di vicepresidente;
  3. quattro rappresentanti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia;
  4. un rappresentante del comune capoluogo di provincia, designato dal medesimo;
  5. un rappresentante delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, designato dalle medesime;
  6. quattro rappresentanti di istituzioni private, operanti nel settore socio-assistenziale, designati dalle medesime;
  7. tre esperti del settore socio-assistenziale;
  8. due rappresentanti delle organizzazioni di categoria e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, designati dalle medesime.

(2) I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e h), sono scelti tra una terna di nominativi designati dai rispettivi enti.

(3) La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. È assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(4) La consulta può articolarsi in sezioni per specifiche materie, delle quali possono far parte anche persone che non sono membri della consulta, aventi particolari competenze o conoscenze in materia di assistenza sociale. Ciascuna sezione è composta da nove membri, nominati dal presidente della consulta, previo parere della consulta stessa.

(5) Le funzioni di segretario della consulta rispettivamente delle sezioni della stessa sono svolte da funzionari provinciali della Ripartizione provinciale servizio sociale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(6) La Giunta provinciale approva il regolamento interno della consulta e delle sezioni.4)

4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 4 (Competenze della Consulta provinciale per l'assistenza sociale)  delibera sentenza

(1) La Consulta provinciale per l'assistenza sociale è organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica; in particolare, essa esprime parere:

  1. sul piano sociale provinciale;
  2. sui piani annuali e pluriennali;
  3. sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale;
  4. sui criteri di ripartizione del fondo sociale provinciale.

(2) I compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla consulta o relative sezioni secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

(3) È istituita la Sezione ricorsi che decide:

  1. sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;
  2. sulle controversie in materia di ricovero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

(4)La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.5)

(5) La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto.6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007 - Assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter) - caratteristiche del servizio - non è dato in caso di assistenza fuori del domicilio dell'assistente - consulta provinciale per l'assistenza sociale - organo collegiale perfetto
5)
L'art. 4, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comm1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
6)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 5 (Destinatari)

(1) Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali i cittadini italiani e degli stati membri della Comunità Europea che hanno stabile dimora in provincia di Bolzano.

(2) Le prestazioni sono altresì rivolte ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti e stabilmente dimoranti in provincia. Con regolamento di esecuzione anche delle leggi provinciali di settore sono fissati gli standards minimi e le modalità concernenti l'erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri ed apolidi, nel rispetto degli obblighi della Provincia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, e garantendo comunque gli standards minimi fissati a livello nazionale.

(3) In caso di necessità ed urgenza le prestazioni possono essere erogate anche prescindendo dai requisiti di residenza e dimora.

(4) Alle spese di ricovero in strutture socio-assistenziali a carico dei comuni provvede il comune in cui l'assistito ha il domicilio di soccorso. Le eventuali spese di ricovero di cittadini stranieri ed apolidi in strutture socio-assistenziali sono a carico del fondo sociale provinciale ed assunte dall'ente gestore nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.7)

7)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 6 (Diritti degli utenti)

(1) Agli utenti dei servizi sociali sono garantiti:

  1. l'informazione sui vari servizi disponibili;
  2. la possibilità di scelta dei servizi entro i limiti oggettivi della loro organizzazione;
  3. la segretezza dei dati personali.

(2) Contro le decisioni degli enti pubblici gestori di servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla sezione "ricorsi" della consulta provinciale dell'assistenza sociale.

Art. 7 (Concorso nelle spese)  delibera sentenza

(1) L’accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell’ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

(2) Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

  1. delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
  2. della rilevanza sociale delle prestazioni;
  3. della composizione del nucleo familiare.

(3) Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.8)

massimeDelibera N. 2050 del 25.06.2001 - Criteri per la determinazione dei costi convenzionali delle strutture e dei servizi per persone in situazione di handicap, malati psichici e persone affette da forme di dipendenza
8)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 7/bis (Assistenza economica sociale)  delibera sentenza

(1) Per rendere omogenei e coordinati i criteri e le modalità di concessione di prestazioni economiche socio-assistenziali rivolte a persone e famiglie, detti criteri e modalità sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell'articolo 1, tenendo conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori e dei servizi delegati.9)

massimeDelibera N. 2050 del 25.06.2001 - Criteri per la determinazione dei costi convenzionali delle strutture e dei servizi per persone in situazione di handicap, malati psichici e persone affette da forme di dipendenza
9)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8 (Compiti della Provincia)  delibera sentenza

(1) Spetta all'amministrazione provinciale di:

  1. approvare il piano sociale provinciale;
  2. stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
  3. determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
  4. individuare i servizi di carattere multizonale;
  5. approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
  6. ripartire il fondo soclale provinciale di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d);
  7. provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private;
  8. istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
  9. erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
  10. predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
  11. fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;
  12. provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;
  13. provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali;
  14. provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'articolo 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;
  15. istituire e gestire il sistema informativo socioassistenziale;
  16. promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica;
  17. favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali;
  18. promuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive;
  19. promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale;
  20. autorizzare il convenzionamento;
  21. autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali;
  22. attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali;
  23. decidere le controversie in materia di ricovero e di spedalità;
  24. accreditare i servizi sociali; 10)
  25. approvare il catalogo delle prestazioni essenziali dei servizi sociali; 10)
  26. erogare le prestazioni del fondo di non autosufficienza, previo accertamento dello stato di non autosufficienza. 10)
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 683 del 21.04.2011 - Accompagnamento socia-pedagogico abitativo
massimeDelibera N. 2141 del 20.12.2010 - Accreditamento provvisorio dei Centri diurni per anziani e dei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità dell'Alto Adige - revoca della deliberazione n. 2781 del 16.11.2009
massimeDelibera N. 2978 del 14.12.2009 - Istituzione dell'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno e approvazione dei relativi requisiti di iscrizione ( Legge n. 6 del 9 gennaio 2004)
massimeDelibera N. 1354 del 18.04.2006 - Criteri d'ammissione e criteri per l'uso del centro di accoglienza „MIGRANTES" (struttura ex-Saetta)
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 626 del 28.02.2000 - Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'organizzazione e la gestione del distretto sociale
10)
Le lettere x), y) e z) sono state aggiunte dall'art. 17 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 9 (Formazione professionale)

(1) La Giunta provinciale approva, sentita la consulta provinciale dell'assistenza sociale, i piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento, determinando tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, il numero e il tipo di iniziative da attivare.

(2) La Giunta provinciale provvede, direttamente o tramite convenzioni con istituti o enti specializzati, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale.

(3) Nell'ambito delle previsioni di piano gli enti gestori dei servizi sociali possono provvedere direttamente all'aggiornamento del proprio personale.

(4) La Giunta provinciale può concedere contributi o sovvenzioni per iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento promosse da associazioni, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine gli enti presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta stessa.

(5) La giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per l'assistenza sociale, può riconoscere, ai fini dell'accesso ai profili professionali dei servizi sociali, attestati di formazione conseguiti sul territorio nazionale o all'estero, se tali formazioni hanno contenuti paragonabili alle formazioni nel campo sociale espletate dall'amministrazione provinciale e hanno almeno la durata minima prevista dalla normativa vigente.11)

 

11)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 10 (Delega ai comuni)

(1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

  • a)  le funzioni di assistenza pubblica, già attribuite dalla legislazione dello Stato agli enti comunali di assistenza, soppressi con legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 (Scioglimento degli enti comunali di assistenza), con esclusione delle funzioni concernenti la gestione unitaria, ordinaria e straordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza;
  • b)  le funzioni di assistenza economica concernenti l' erogazione delle prestazioni previste:
    • 1)  dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 (assistenza di base): articolo 2/bis, inserito dall' articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47; articolo 8, integrato dall'articolo 8 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4;
    • 2)  dalla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani): articolo 8, comma 2, modificato dall' articolo 11 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4; articolo 23, comma 1, lettera g), inserito dall'articolo 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
    • 3)  dall' articolo 1 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 (assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio);
    • 4)  dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 34 (assistenza agli anziani);
    • 5)  dall' articolo 1 della legge provinciale 1 agosto 1980, n. 28 (ex-E.N.A.O.L.I.);
    • 6)  dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 23 luglio 1982, n. 26 (passaggio di funzioni di enti pubblici nazionali operanti in materia di assistenza);
    • 7)  dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps): articolo 12, comma 3; articolo 14, comma 3; articolo 14, comma 4, sostituito dall' articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; articolo 15, sostituito dall'articolo 12 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; articolo 15/bis, inserito dall'articolo 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
    • 8)  dall' articolo 9, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);
    • 9)  dall' articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 (provvedimenti a favore dei tubercolotici);
    • 10)  dall' articolo 2, comma 1, sesta lineetta della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5; 12)
  • c)  le funzioni relative al pagamento di rette previste:
  • d)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei servizi di aiuto domiciliare previste;
    • 1)  dall' articolo 8, comma 4, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
    • 2)  dall' articolo 12, comma 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);
  • e)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri diurni previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • f)  le funzioni di servizio sociale previste:
    • 1)    13)
    • 2)  dall' articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.);
    • 3)  dall' articolo 3, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);
    • 4)  dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 (servizio di salute mentale);
    • 5)  dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);
    • 6)  dall' articolo 8, comma 6, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (assistenza ai lavoratori extra-comunitari);
  • g)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' affidamento familiare, extrafamiliare e ad istituti previste:
    • 1)  dagli articoli 62 e 66 del R.D. 18 agosto 1909, n. 615 (affidamento di malati psichici)
    • 2)    14)
    • 3)  dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);
  • h)  le funzioni socio-pedagogiche concernenti gli interventi di prevenzione e di contrasto delle forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale di minori e adulti, nonché gli interventi rieducativi a favore di minorenni ai sensi dell' articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche. 15)
  • i)  le funzioni concernenti l' assistenza alla vita di relazione previste dall'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • j)  le funzioni socio-assistenziali concernenti soggiorni e vacanze previste dall' articolo 8, comma 7, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani), integrato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17;
  • k)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione di corsi occupazionali e di socializzazione previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • l)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' inserimento nel mondo del lavoro previste:
    • 1)  dall' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;
    • 2)    16)
  • m)  le funzioni concernenti l' assistenza abitativa prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;
  • n)    17)
  • o)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di comunità alloggio, focolari o strutture similari previste:
  • p)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei consultori familiari previste dalla legge 17 agosto 1978, n. 10 (consultori familiari);
  • q)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei centri sociali previste dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps): articolo 3, comma 1, lettera b); articolo 8, modificato dagli articoli 4 e 17 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • r)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di laboratori protetti previste dall'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • s)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di convitti e semiconvitti previste dall'articolo 12 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), integrato dall'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • t)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione di servizi trasporto previste dell'articolo 14, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • u)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di case-albergo e case di riposo previste dall'articolo 9, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • v)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri di degenza autonomi o annessi a presidi socio-assistenziali previste dall'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 (piano sanitario provinciale);
  • w)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione della casa della donna previste dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 (servizio "Casa delle donne" );
  • x)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri di prima accoglienza, nonché di altre forme di assistenza residenziale e semiresidenziale per lavoratori e cittadini extracomunitari previste dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dal decreto-legge 30 dicembre 1989, 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (assistenza lavoratori extracomunitari);
  • y)  le funzioni socio-assistenziali concernenti interventi di appoggio per l' inserimento nel mondo del lavoro previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps).

(2) I tempi e le modalità del passaggio delle funzioni delegate sono fissati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.

(3) La Giunta provinciale è impegnata a presentare entro un anno un testo coordinato delle suddette leggi.

12)
Il numero 10) è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
13)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
14)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
15)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
16)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
17)
La lettera n) è stata abrogata dall'art. 5, comma 5, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.
18)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.

Art. 11 (Compiti dei comuni)

(1) I comuni concorrono all'attuazione del servizio sociale attraverso l'esercizio delle funzioni proprie o delegate, e in particolare:

  1. attuano studi e ricerche volti a stabilire l'entità e la qualità dei bisogni, ad identificarne le cause;
  2. organizzano il complesso dei servizi coordinandoli funzionalmente con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alle unità sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti privati convenzionati e non;
  3. erogano le prestazioni;
  4. stipulano, ai sensi dell'articolo 20, le convenzioni autorizzate dalla Giunta provinciale;
  5. garantiscono la partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo dei servizi, anche attraverso il coinvolgimento degli assistiti, delle famiglie e delle formazioni sociali operanti nel territorio;
  6. partecipano alla programmazione dei servizi sociali attraverso l'elaborazione dei programmi di attività;
  7. provvedono alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, nonché delle attrezzature proprie e di quelle loro affidate dalla Provincia;
  8. provvedono all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, al riadattamento e all'ampliamento degli immobili destinati ai servizi sociali; se i servizi sono gestiti attraverso altri enti pubblici o privati, detti immobili possono essere messi a loro disposizione, 19)
  9. provvedono all'acquisto di arredo, di impianti ed attrezzature, nonché alla loro manutenzione.
19)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 6 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 12 (Gestione dei servizi sociali)

(1) I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 720)

(2) La gestione avviene attraverso propri uffici, mediante aziende o istituzioni oppure ricorrendo a convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, associazioni o cooperative. È fatta salva la precedenza delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11.21)

(3) Al fine di assicurare funzionalità ed economicità, nonché una gestione unitaria dei servizi sociali, i confini territoriali dei consorzi istituiti dai Comuni non devono intersecare i confini delle unità sanitarie locali.

(4) Essi devono essere istituiti nel rispetto dei criteri sulle dimensioni territoriali fissati dalla Giunta provinciale.

(5)22)

(6) Gli enti locali ai quali sono state delegate dalla presente legge le funzioni amministrative dei servizi sociali, per i servizi connessi a tali attività possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso gli enti stessi, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, nel settore dei servizi sociali presso l'ente di appartenenza nonché presso l'amministrazione provinciale nel periodo antecedente alla delega delle funzioni amministrative, per un periodo di lavoro complessivo non inferiore a sessanta mesi.23)

20)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
21)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
22)
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
23)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1997, n. 8.

Art. 12/bis  delibera sentenza

(1) L'azienda è ente strumentale degli enti gestori dei servizi sociali per la gestione dei servizi medesimi. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile, ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti gestori.

(2) Sono organi dell'azienda il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

(3) Al direttore spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda cui è preposto secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell'azienda e dispone le assunzioni del personale.

(4) Il direttore dell'azienda è nominato dalla giunta dell'ente gestore di riferimento, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(5) Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati alla direzione dell'azienda non devono aver superato il sessantacinquesimo anno di età, devono essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti un'esperienza di attività professionale di direzione tecnico-amministrativa presso enti e strutture pubbliche o private, a livello dirigenziale, di almeno cinque anni, nonché dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto dalla vigente normativa.

(6) Il collegio dei revisori è nominato dall'azienda secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è fissato dalla Giunta provinciale.

(7) Il comune o la comunità comprensoriale approva i programmi di attività dell'Azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell'equilibrio finanziario dell'esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi, l'istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'Azienda.

(8) I consigli comprensoriali o rispettivamente comunali approvano lo statuto dell'azienda e relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

(9) Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull'ordinamento delle comunità comprensoriali.

(10) Il personale dipendente degli enti gestori di riferimento, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all'azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente gestore. La giunta comunale o comprensoriale stabilisce tempi e modalità del trasferimento.24)

massimeDelibera N. 3988 del 24.10.2005 - Compensi ai revisori dei conti
24)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e dall'art. 32 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 13 (Costi e tariffe)  delibera sentenza

(1) Gli enti gestori dei servizi sociali e gli enti pubblici e privati operanti nel settore determinano annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, i costi relativi ai servizi ed attività fissati distintamente per prestazione o per unità giornaliera di frequenza.

(2) I costi sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.

(3) Nei costi sono comprese le spese per l'ammortamento, la manutenzione ed il rinnovo delle strutture a carico dell’ente gestore per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2. 25)

(4) Le tariffe sono fissate dall'ente in relazione al costo e alla priorità programmatica dei singoli servizi, nonché alla capacità contributiva dell'utenza come disciplinata nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7.

(5) I costi e le tariffe non possono essere fissati con effetto retroattivo.

(6) I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.26)

massimeDelibera N. 4678 del 09.12.2008 - Determinazione dei costi convenzionali giornalieri relativi all'anno 2009 per l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia
massimeDelibera N. 3148 del 30.08.2004 - Criteri per la ripartizione delle spese per prestazione socio-sanitarie di assistenza residenziale di minori con problematiche psichiche rispettivamente psichiatriche in strutture non concensionate in Italia ed all'estero
25)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
26)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 14 (Modalità organizzative)  delibera sentenza

(1) I servizi sociali sono organizzati:

  1. in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;
  2. in forme sostitutive della famiglia;
  3. in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
  4. in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.

(2) I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

(3) I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

(4) L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

(5) La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione.

(6) I Servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla provinciae, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei serivzi e delle prestazioni.27)28)

(7) Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. 29)

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 2780 del 16.11.2009 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi dell'assistenza domicilare
27)
L' art. 14 è stato sostituito dall' art. 10 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
28)
Il comma 6 è stato aggiunto dall' art. 18 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9
29)
L'art. 14, comma 7, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 15 (Il distretto)

(1) I distretti sociali rappresentano l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno.

(2) La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei distretti sociali, che devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.

(3) Per una gestione unica e integrata del distretto socio-sanitario gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate le modalità gestionali uniche e di conduzione dei servizi, la predisposizione del personale e il finanziamento condiviso e partecipativo delle attività. Gli accordi prevedono che la gestione di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di settori specifici venga tramessa ad un unico operatore di uno dei due enti gestori, che assume l'incarico per conto di entrambi. Gli accordi prevedono inoltre programmi socio-sanitari annuali e pluriennali e vongono sottoscritti da entrambi i gestori.30)

30)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 16 31)

31)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 17 (La sede di distretto)

(1) La sede di distretto accoglie il servizio di segreteria, i servizi sociali, nonché il sistema informativo e assicura:

  1. l'informazione su tutti i servizi sociali;
  2. la prenotazione per l'utilizzo dei servizi;
  3. l'erogazione di prestazioni;
  4. il rilascio dei documenti;
  5. la distribuzione di materiale didattico ed informativo.

(2) Per assicurare la massima integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari la sede di distretto è unica.

Art. 18 (Servizi multizonali)

(1) La Giunta provinciale individua i servizi multizonali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più enti gestori di servizi sociali.

(2) La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata all'ente gestore nel cui territorio essi sono prevalentemente ubicati.32)

32)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 19 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(2) Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni, contratti ed intese di lavoro e di collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali.

(3) La Provincia può concedere contributi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in conto capitale e in conto gestione.

(4) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.33)

33)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 20 (Enti privati)

(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.

(2) Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso la stipulazione di convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con la Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali.

(3) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte degli enti privati avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.34)

34)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 20/bis (Concessione di contributi)

(1) La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:

  1. alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,
  2. alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,
  3. ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili,
  4. all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,
  5. allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale,
  6. allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali,
  7. allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali,
  8. allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,
  9. allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,
  10. alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,
  11. all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale,
  12. all'attività di federazione e di coordinamento fra enti.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

(2/bis) I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. 35)

(3) Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un fabbisogno temporaneo ed eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(3/bis) Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito.

(4) Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione.

(5) L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari.36)

35)
L'art. 20/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
36)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 16 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 23 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 21 (Sistema informativo socio-assistenziale)

(1) Al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, la Giunta provinciale attiva il sistema informativo socio-assistenziale, coordinandolo con gli altri sistemi in esercizio nell'ambito dell'amministrazione provinciale e comunale ed in particolare con quello sanitario. Sarà in ogni modo salvaguardato il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali.

(2) Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l’attuazione dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. 37)

37)
L'art. 21, comma 2, è stato inserito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 22 (Studi e ricerche)

(1) Al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali della popolazione, la Provincia promuove studi e ricerche volti a stabilire l'entità dei bisogni e delle risorse assistenziali e ad identificare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione, anche attraverso la collaborazione con università o altri enti o istituti di ricerca, anche esteri.

(2) La Provincia può concedere sussidi e contributi a persone ed enti che svolgono studi e ricerche nel campo dei servizi sociali. A tal fine gli interessati presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta provinciale.

Art. 23 (Personale)  delibera sentenza

(1) Nell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali proprie e delegate gli enti gestori dei servizi sociali si avvalgono di personale proprio, trasferito o messo a disposizione.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale con il provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza o loro consorzi è trasferito agli enti gestori dei servizi sociali che assumono la gestione dei servizi, nell'ambito del relativo territorio di servizio.

(3) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale il personale dipendente dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali. I tempi, le modalità e l'elenco del relativo personale sono determinati nel provvedimento della Giunta provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2.

(4) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza, che provvede all'amministrazione del personale medesimo.

(5) Fino all'eventuale trasferimento del personale provinciale ai comuni o loro consorzi la Provincia sostiene direttamente gli oneri per il personale messo a disposizione. Gli enti gestori dei servizi sociali provvedono a rifondere alle unità sanitarie locali le spese per il personale messo a disposizione dalle stesse.38)

(6) Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale.39)

(7) Le spese concernenti la quota di iscrizione a corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dei servizi sociali messo a disposizione, da parte della Provincia, agli enti gestori dei servizi sociali sono rimborsate dalla Provincia su apposito capitolo di spesa all'interno del fondo sociale di cui all'articolo 29.39)

(8) I contratti di comparto degli enti gestori dei servizi sociali e sanitari prevedono i profili professionali dell'ausiliario socio-assistenziale, dell'operatore socio-assistenziale e dell'educatore.40)

(9) L'ausiliario socio-assistenziale opera quale operatore ausiliario per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e per l'igiene delle strutture e dell'ambito domiciliare e svolge le sue mansioni in collaborazione e sotto la direzione degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di ausiliario socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 300 ore.40)

(10) L'operatore socio-assistenziale opera per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura delle persone singole e delle famiglie e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché gli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di operatore socio-assistenziale viene conferito dopo il conseguimento di un corso di formazione professionale della durata minima di 3000 ore. Per il conseguimento del diploma di operatore socio-assistenziale, la formazione di assistente per soggetti portatori di handicap, di assistente geriatrico e familiare nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.40)

(11) L'educatore opera nel campo della consulenza, dell'accompagnamento e della cura e assistenza socio-pedagogica di persone singole, famiglie e gruppi e svolge le sue mansioni autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi che collaborano con gli stessi in modo coordinato ed integrato. Il diploma di educatore viene conferito dopo il conseguimento di una formazione postsecondaria della durata minima di 2600 ore. Per il conseguimento del diploma di educatore, le formazioni di educatore per soggetti portatori di handicap, di istitutore per soggetti portatori di handicap, di educatore in convitti ed operatore pedagogico nel servizio giovani nonché le altre qualificazioni integrative eventualmente conseguite sono riconosciute quali crediti formativi.40)

(12) Gli enti gestori dei servizi sociali possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sociali e sanitari, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

  1. la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;
  2. l'oggetto del rapporto concerna un'attività istituzionale dell'ente gestore, per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;
  3. il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
  4. sia impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
  5. i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente. 40)

(13) L'amministrazione provinciale può avvalersi della messa a disposizione di personale degli enti sociali pubblici della Provincia per attività connesse agli interventi di assistenza e beneficenza pubblica.41)

(14) Il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.41)

(15) Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 1 e il relativo contingente sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.41)

(16) La spesa per il personale messo a disposizione è a carico del bilancio provinciale.41)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004 - Nozione di controinteressato - impiegato comunale e provinciale - personale messo a disposizione - stato giuridico ed economico - affinità con comando e distacco - indennità di coordinamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003 - nquadramento di dipendenti I.P.A.B. - nessuna legittimazione passiva della Provincia
38)
L'art. 23 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43; vedi anche l'art. 38 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 38

(1) A partire dal 1° settembre 1998 il personale provinciale messo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è trasferito ai relativi enti nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso la Provincia.

(2) La Giunta provinciale stabilisce le modalità del relativo passaggio, prevedendo la facoltà di opzione per la permanenza presso la Provincia nell'ambito dei posti non coperti.

39)
I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 14 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16; Il comma 6 è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
40)
I commi 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati aggiunti dall'art. 8 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
41)
I commi 13, 14, 15 e 16 sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 23/bis (Finanziamento di fondi perequativi per oneri straordinari di personale delle istituzioni assistenziali)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere l'istituzione di fondi perequativi per la copertura di oneri straordinari di personale operante nelle strutture assistenziali gestite da comuni, comunità comprensoriali ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed è autorizzata a concorrere al finanziamento degli stessi nella misura massima del 75 per cento.

(2) I costi di personale ammessi, nonché i criteri e le modalità di finanziamento e di rendicontazione della spesa sono stabiliti con regolamento di esecuzione.42)

42)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 24 (Patrimonio)

(1) I comuni e loro consorzi mettono a disposizione per la gestione dei servizi sociali i beni immobili e mobili, nonché le attrezzature di proprietà e destinate prevalentemente ai servizi sociali.

(2) Sono inclusi tra i beni di cui al comma 1 quelli degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e vincolati a favore dei servizi sociali sulla base dell'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

(3) I beni dei consorzi tra enti comunali di assistenza sono trasferiti agli enti gestori dei servizi sociali, ai quali è affidata la gestione dei servizi.43)

(4) I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati.44)

43)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
44)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

Art. 25 (Opere edili della Provincia)

(1) I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi sociali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2) L'assessore provinciale competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli assessori competenti nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, provvede all'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa.

(3) La Giunta provinciale può delegare ai Comuni o loro consorzi l'esecuzione di lavori di cui al comma 1, compresa la progettazione e direzione lavori. Compete alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori.

Art. 26 (Acquisto di arredo, impianti e attrezzature)

(1) La Giunta provinciale può provvedere all'acquisto di arredamenti, impianti ed attrezzature:

  1. quando ne è previsto un uso multizonale;
  2. quando si devono garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;
  3. quando si tratta di impianti ed attrezzature ad alta tecnologia o specializzazione;
  4. quando vengono istituiti strutture o servizi nuovi.

(2) Per gli impianti e le attrezzature acquistati ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione dei relativi contratti di manutenzione, la cui gestione viene affidata ai rispettivi comuni o loro consorzi.

Art. 27 45)

45)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 28 (Finanziamento dei servizi sociali)

(1) I servizi sociali sono finanziati attraverso:

  1. il fondo sociale provinciale;
  2. i fondi comunali destinati al finanziamento delle funzioni proprie;
  3. le contribuzioni degli utenti;
  4. i contributi o le elargizioni di terzi.

Art. 29 (Fondo sociale provinciale)  delibera sentenza

(1) A partire dall'anno finanziario 1992 è istituita nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale, nell'ambito del settore assistenza pubblica, un'apposita rubrica nella quale sono iscritti i capitoli di spesa destinati:

  1. al finanziamento delle attività dei servizi sociali della Provincia;
  2. al finanziamento delle attività dei servizi sociali delegate ai comuni;
  3. alla concessione di contributi per le attività dei comuni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, modificata con legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45;
  4. alla concessione di contributi concessi a istituzioni pubbliche e private.

(2) L'insieme degli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa di cui al comma 1 costituisce il fondo sociale provinciale.

(3) Nell'ambito del fondo sociale provinciale le spese correnti vanno tenute distinte dalle spese in conto capitale.

(4) Le somme per le spese correnti destinate al finanziamento delle attività delegate vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo conto:

  1. della popolazione residente;
  2. delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio;
  3. della presenza di servizi anche di carattere multizonale;
  4. degli obiettivi e dei criteri del piano sociale provinciale e delle leggi provinciali di settore;
  5. dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione dei servizi e delle strutture;
  6. delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle strutture;
  7. dei vincoli di destinazione per l'attuazione di progetti o programmi ritenuti prioritari.

(5) Le somme per le spese di investimento vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla base di programmi annuali e pluriennali.

(6) La Giunta provinciale può riservare il 10% del fondo sociale provinciale per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.

(7) Per l'attuazione dei programmi di intervento socio-assistenziali la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i finanziamenti destinati alla realizzazione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'arredamento di immobili destinati ai servizi sociali.46)

massimeDelibera N. 764 del 03.05.2010 - Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
46)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 9.

Art. 30 (Programmi, rendiconti ed erogazione fondi)

(1) Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale servizio sociale i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. Entro il mese di marzo di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all'anno precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo d'amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.47)

(2) Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.47)

(3)48)

(4) I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente.47)

(5) Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli enti gestori medesimi, sono applicate al bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo esercizio.

(6) I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione analitica delle spese sostenute.

47)
I commi 1, 2 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 15 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
48)
Abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Art. 30/bis (Fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate)  delibera sentenza

(1) In attesa della costituzione degli istituti autonomi di previdenza e assicurazione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalle leggi regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia è istituito il fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate, di seguito denominato "fondo".

(2) Le assegnazioni della Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, i contributi previdenziali dovuti dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali nonché ogni altra entrata connessa con l'erogazione delle prestazioni previdenziali sono versati direttamente nel fondo.

(3) Le erogazioni delle prestazioni a carico del fondo, l'investimento delle disponibilità di cassa temporaneamente non necessarie per le erogazioni correnti, l'acquisto delle attrezzature, dotazioni tecniche e servizi esterni, e ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono disposti dal direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale.

(3/bis) Limitatamente alle decisioni sugli investimenti delle disponibilità di cassa, il direttore è coadiuvato da un comitato di gestione composto da:

  1. un esperto in materia di previdenza sociale, prestazioni pensionistiche e assistenziali;
  2. un rappresentante della Ripartizione provinciale finanze e bilancio;
  3. un esperto in materia finanziaria. 49)

(4) La Giunta provinciale approva lo schema di piano finanziario preventivo e di rendiconto della gestione del fondo e stabilisce i criteri per l'investimento delle disponibilità liquide del fondo nonché le modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti alle varie forme di previdenza.

(5) I mezzi finanziari introitati nel bilancio provinciale in conto competenza e in conto residui per gli interventi di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, e non erogati prima che divengano efficaci gli atti di cui al comma 4, sono trasferiti nel fondo.49)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario
49)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1; il comma 3/bis è stato successivamente inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 31 (Ufficio piano sociale e sistema informativo)

(1) Al fine di assicurare la pronta attuazione del riordino del settore socio-assistenziale è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII, l'Ufficio piano sociale e sistema informativo.

(2)50)

(3) L'ufficio collabora con gli uffici operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario al fine di favorire la massima integrazione.

(4) In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico dirigenziale dell'ufficio piano sociale e sistema informativo è conferito ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

50)
Istituisce l'ufficio 201 "Ufficio piano sociale e sistema informativo".

Art. 32 (Norme transitorie e finali)  delibera sentenza

(1) In prima applicazione della legge e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 16 possono essere svolte anche da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore. In attesa della nomina dei coordinatori di distretto da parte dell'ente gestore dei servizi sociali, la Giunta provinciale conferisce incarichi temporanei prescindendo dal possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

(2)51)

(3) I lavori in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di costruzione, di ampliamento e di riattamento, già iniziati sulla base della legislazione vigente, vengono portati a termine secondo i criteri e le modalità previgenti.

(4) Con effetto dalla data di insediamento della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 3 sono soppressi i seguenti organi collegiali:

  1. commissione provinciale per l'assistenza agli anziani;
  2. comitato provinciale per i consultori familiari;
  3. consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps;
  4. comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo;
  5. commissione provinciale per l'assistenza di base;
  6. consulta provinciale per l'assistenza alle donne.

(5)52)

(6)53)

(7) Fino a che sarà data attuazione all'articolo 11 della presente legge, la concessione dei contributi per l'installazione del telefono ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, integrata con articolo 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, e regolamentata con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1989, n. 16, è delegata agli enti comunali di assistenza di Bolzano e Merano e ai consorzi tra gli enti comunali di assistenza istituiti ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. Contro la decisione del comitato tecnico di erogazione di cui all'articolo 3, lettera d), della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 3 del D.L. L. 22 marzo 1945, n. 173. Al finanziamento della spesa gli enti per l'assistenza di base provvedono con i fondi annualmente erogati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

(8) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.

(9) (10)54)

(11)55)

(12) La Giunta provinciale può prevedere sostegni finanziari per il periodo di tirocinio per i/le frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale per i quali è richiesto un tirocinio, a condizione che si tratti di corsi a tempo pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a condizione che il/la frequentante non percepisca reddito o che comunque il reddito annuale non superi l'importo annuale del minimo vitale.56)

(13)57)

(14)58)

massimeDelibera N. 2399 del 14.07.2003 - Criteri e modalità per la concessione di sostegni finanziari ai frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale, ai sensi dell’articolo 32, comma 12 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
51)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 17 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
52)
Abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
53)
Integra l'art. 36 della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.
54)
Recano modifiche al D.P.G.P. 6 luglio 1990, n. 14.
55)
Modifica l'art. 22 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.
56)
Il comma 12 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
57)
Modifica l'art. 15 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
58)
Modifica l'art. 1 del D.P.G.P. 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 33 (Soppressione e scioglimento di servizi e strutture e nomina di commissari liquidatori)

(1) Con effetto dalla data di subingresso nell'esercizio delle relative funzioni amministrative gli enti gestori dei servizi sociali individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, subentrano nella gestione delle strutture di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), o), q), r) ed s). Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la Provincia e che siano comunque attinenti ai servizi delegati.

(2) Con effetto dalla stessa data di cui al comma 1 sono soppressi i centri sociali per soggetti portatori di handicaps.

(3) I beni mobili ed immobili, nonché il personale delle strutture di cui al comma 1 sono messi a disposizione degli enti che subentrano nella loro gestione.

(4) Con i provvedimenti di delega di cui all'articolo 10, comma 2, sono nominati i commissari liquidatori degli enti comunali di assistenza e loro consorzi, sciolti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, nonché delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e dei consorzi comunali già gestori dei servizi di aiuto domiciliare.59)

59)
L'art. 33 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 43, e dall'art. 5 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 34 (Direzione scuola professionale provinciale, sezione professioni sociali)

(1) (2)60)

(3) In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico dirigenziale alla direzione scuola professionale, sezione professioni sociali, è conferito ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

60)
Recano modifiche all'allegato A e B della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 35-36 61)

61)
Omissis.

Art. 37 (Norma transitoria ed abrogazioni)

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 20/bis trovano applicazione una volta entrato in vigore il relativo regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

(2) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, e successive modifiche;
  2. gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;
  3. gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26.

(3) Della data di cui al comma 2 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.62)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

62)
L'art. 37 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
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