Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
(2) L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.