Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.
(2) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
(3) In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorchè in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.
(4) Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
(5) Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso, in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.