(1) Fino a quando non è costituito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, i titoli, le certificazioni, gli attestati e i diplomi relativi alla specializzazione richiesti nella legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e nella presente legge, per il personale che è da assumersi o viene trasferito nelle strutture di cui alla presente legge, sono valutati dalla Giunta provinciale.
(2) Per lo stesso periodo di cui al comma precedente ogni altra funzione che la presente legge demanda al collegio tecnico o ad altro organo non ancora costituito è assolta dalla Giunta provinciale.
(3) Avuto riguardo al potenziamento dei servizi sanitario-riabilitativi in favore dei soggetti portatori di handicaps, estesi dalla presente legge anche in favore dei maggiori di età, rispetto a quanto previsto nella precedente legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, i posti dei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, che risultassero vacanti una volta espletati i concorsi riservati rispettivamente effettuati gli inquadramenti previsti dalla presente legge, possono essere messi a concorso anche in deroga alle eventuali restrizioni vigenti.
(4) I posti in organico vacanti di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D, allegate alla presente legge, nonché i posti in aumento nel ruolo unico amministrativo e nel ruolo speciale dei servizi sociali della Provincia, previsti dalla presente legge, vengono messi a concorso solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai titoli VII e VIII della presente legge. 22)