Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Gli istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps coadiuvano in primo luogo il responsabile del centro sociale nella direzione didattico-pedagogica e nella consulenza psico-pedagogica del personale, nonché nell'organizzazione e nel coordinamento degli interventi socio-sanitari di servizi esterni. I compiti degli istitutori laureati verranno dettagliatamente stabiliti con regolamento di esecuzione. 7)
L'art. 25/quater è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.