Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Gli istitutori per soggetti portatori di handicaps operano prevalentemente nei laboratori protetti dei centri sociali. Gli istitutori attendono alle attività formative, occupazionali ed educative dei soggetti portatori di handicaps nei laboratori protetti, attuano interventi per il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché interventi in attività integrative. Essi possono inoltre operare in servizi ospitativi e di tempo libero nei casi e nei modi da prevedersi con regolamento di esecuzione.
(2) Per gli istitutori valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla presente legge per gli educatori e gli assistenti per soggetti portatori di handicaps. 6)
L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.