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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps2

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 25 (Personale addetto ai servizi socio-assistenziali)

(1) Gli interventi delle strutture organizzative di cui al precedente articolo 23 sono disimpegnati dal personale dei ruoli speciali, di cui alle tabelle B, C/I, C/II e C/III, allegate alla presente legge e del personale del ruolo amministrativo. 3)

(2) Gli istitutori per i soggetti portatori di handicaps della VIII, VII, e V qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i laboratori protetti operanti nell'ambito della formazione professionale, sono trasferiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui al comma precedente, conservando lo stato giuridico ed economico in atto, e vengono addetti ai laboratori protetti dei centri sociali. Il personale della qualifica di istitutore per handicappati, che viene soppressa, è inquadrato nella nuova qualifica di istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps; il servizio prestato nella qualifica ricoperta è riconosciuto per intero nella nuova qualifica. La Giunta provinciale, su proposta dei competenti ispettori per la formazione professionale, individua il contingente di personale da trasferirsi; i relativi posti in organico sono portati in diminuzione nei ruoli di provenienza del personale educativo della formazione professionale. La Giunta provinciale, sempre su proposta dei competenti ispettori della formazione professionale, individua altresì il contingente di personale educativo per soggetti portatori di handicaps, incaricato a tempo indeterminato o determinato, da trasferirsi ai laboratori protetti dei centri sociali.

(3) Il personale di cui al comma precedente, per motivate esigenze di servizio, può operare, su richiesta dei competenti ispettori per la formazione professionale e d'intesa con il direttore della ripartizione VIII, anche presso le strutture della formazione professionale stessa.

(4) L'assegnazione del contingente numerico e qualitativo del personale fissato dalla Giunta provinciale da adibirsi ai singoli settori e servizi delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 è disposta dal direttore della ripartizione VIII, in base alle vigenti norme, sentiti i direttori e i responsabili dei competenti uffici e centri sociali.

(5) Due pedagogisti della VII qualifica funzionale del ruolo di cui alla tabella B, allegata alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono assegnati a ciascuna delle ripartizioni III e X con compiti di coordinamento dell'attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo. 4)

3)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 19 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

4)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

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