Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) Nei confronti del personale addetto ai servizi sanitari-riabilitativi, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.
(2) Nei confronti del personale addetto alle strutture organizzative di cui all'articolo 23, sempre per quanto non previsto dalla disposizioni di cui alla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale della Provincia.