(1) L'Amministrazione provinciale può organizzare a livello provinciale o comprensoriale dei corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e tirocinio di allievi e del personale addetto ai vari servizi provinciali in favore dei soggetti portatori di handicaps, anche non direttamente dipendente dalla Provincia, ma in collaborazione attuale o potenziale con essa.
(2) I frequentanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai competenti responsabili dei servizi, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali.
(3) La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. In tal caso l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, sostiene le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi dalla Provincia, da enti o associazioni italiani o stranieri, riguardanti specifici settori di assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Al personale dipendente che vi partecipa spetta, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione del personale della Provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compenso per lavoro straordinario.
(4) I dipendenti addetti alle strutture provinciali di cui all'articolo 23 possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'Amministrazione, il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione stessa. Qualora manchi il dichiarato interesse dell'Amministrazione, l'interessato può chiedere congedo straordinario non retribuito.