Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.
(1) L'Assessore provinciale del personale, in caso di assenza per qualsiasi motivo del personale assistente, educatore e istitutore operante nei centri sociali, può conferire la supplenza nei casi e per il periodo strettamente necessari, anche ad orario ridotto, per chiamata diretta, a persone in possesso dei requisiti richiesti, secondo apposite graduatorie.
(2) Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore provinciale del personale provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.
(3) Il conferimento di supplenza ai sensi dei commi precedenti può essere disposto, in quanto indispensabile per garantire la necessaria continuità dei servizi, anche in caso di assenza per congedo ordinario del personale addetto alle strutture. 11)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.