30. (Personale educatore, istitutore e assistente incaricato)
(1) Sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, la Giunta provinciale approva annualmente il piano degli incarichi da conferirsi al personale educatore, istitutore e assistente, operante nei centri sociali. Nel suddetto piano può essere previsto per ogni centro sociale, un fabbisogno standard di personale da utilizzare esclusivamente, anche solo per brevi periodi, per attività sostitutive ed integrative, come: assistenza a domicilio ed in ospedale, inserimento lavorativo, soggiorni fuori sede ed altre da prevedersi nel piano annuale di attività dei centri medesimi. L'incarico è conferito con decreto dell'Assessore provinciale del personale, secondo l'ordine di apposite graduatorie da formarsi con le modalità previste dal precedente articolo 21. 10)
(2) Gli aspiranti ad incarichi di educatore, istitutore e assistente devono essere in possesso rispettivamente dei requisiti di cui al terzo comma del precedente articolo 27.
(3) Gli aspiranti ad incarichi di educatore e assistente possono presentare unica domanda sia per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'articolo 21, che dal presente articolo.
(4) Per quanto non diversamente previsto si applicano, relativamente agli incarichi comtemplati nei precedenti commi, le disposizioni contenute nell'articolo 21.