Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Il Presidente del consiglio di amministrazione:
(2) In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.
Le lettere d), e) e f) sono state abrogate dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
La lettera h) dell'art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.