Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) L'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene costituito in Azienda di cui all'articolo 1 della presente legge.
(2) L'articolazione interna dell'Azienda avviene su delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 della presente legge, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.