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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 23/bis

(1) I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, importi, in base alle stime dell'ufficio competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale, per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.33)

33)

L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.