Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.32)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.