Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitata con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.
(2) La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51.26)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.