Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Le finalità che l'Azienda deve perseguire nell'ambito delle norme di legge, dei regolamenti e del programma di sviluppo economico provinciale e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono:
(2) L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima.
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 24, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.