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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 2

(1) Le finalità che l'Azienda deve perseguire nell'ambito delle norme di legge, dei regolamenti e del programma di sviluppo economico provinciale e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono:

  1. gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, di cui al successivo articolo 3, assicurare le funzioni produttive, protettive, ricreative dai punti di vista della tutela ambientale, utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e provvedere, infine, alla gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione; 2)
  2. provvedere alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e al mantenimento dell'equilibrio bioecologico degli ambienti, nei quali essa svolge la sua attività;
  3. favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante ampliamento delle proprietà boschive provinciali e la gestione degli impianti per la produzione del postime forestale, nonché procedere alla lavorazione e commercializzazione del legname prodotto nell'Azienda;
  4. promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori della forestazione e venatorio, aventi interesse provinciale;
  5. svolgere i compiti e le attività di istituto proprie del personale forestale provinciale, in applicazione della legge forestale R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e D. L. 12 marzo 1948, n. 804, nonché compiti e attività attribuiti a detto personale da altre leggi.

(2) L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima.

2)

La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 24, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.