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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 3

(1) Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito:

  1. dal "patrimonio indisponibile - foreste della Provincia autonoma di Bolzano" ;
  2. dai terreni del patrimonio della Provincia suscettibili della coltura forestale con eccezione dei terreni assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge al centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale;
  3. dai terreni boschivi o suscettibili di coltura forestale, improduttivi e da altri beni che pervenissero alla Provincia in base all'articolo 68 del T.U. dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, o in qualsiasi altro modo;
  4. da altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'Azienda da parte della Giunta provinciale o acquistati in base ad altre leggi.

(2) I terreni forestali produttivi devono essere coltivati e utilizzati secondo un piano economico deliberato dal consiglio di amministrazione.

(3) I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso presso l'Azienda sono acquisiti alla proprietà dell'Azienda, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.