Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.
(1) Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito:
(2) I terreni forestali produttivi devono essere coltivati e utilizzati secondo un piano economico deliberato dal consiglio di amministrazione.
(3) I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso presso l'Azienda sono acquisiti alla proprietà dell'Azienda, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.