Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1981, n. 44.
(1) Al fine di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la Giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.
(2) La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta provinciale.