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In vigore al: 11/09/2012

c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 241)
Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti

1)

Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1981, n. 44.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 2 (Classificazione dei servizi)

(1) I servizi automobilistici di cui al precedente articolo 1 vengono classificati, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.

(2) L'Assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciuta dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 3   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 4 (Interventi per favorire la circolazione)

(1) Al fine di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la Giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.

(2) La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta provinciale.

Art. 5-9.   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 10 (Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente)

(1) Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di accertata inattività che pregiudichi il funzionamento degli autoservizi pubblici non di linea, l'assessore provinciale competente per la materia dei trasporti assegna all'amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore provinciale, sentito il comune inadempiente, provvede in via sostitutiva. 3)

3)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

TITOLO II
Le modalità di concessione

Art. 11-18.   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

TITOLO III
Le modalità tariffarie e contributive

Art. 19-22.   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

TITOLO IV
Agevolazioni speciali a favore di utenze particolari

Art. 23 (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.

(2) Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate. 4)

4)

L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 31 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 24   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

TITOLO V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Art. 25-27.   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

TITOLO VI
Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37, riguardante: "Norme per la gestione pubblica dei servizi di trasporto a mezzo di autolinee in concessione"

Art. 28   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

TITOLO VII
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, riguardante: "Interventi per favorire il rinnovo e il potenziamento del parco autoveicoli adibito al servizio di trasporto pubblico di persone di competenza provinciale"

Art. 29-31.   2)

2)

Abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 32-35.   5)

5)

TITOLO VIII
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, riguardante: "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione"

Art. 36-43.   6)

6)

Modificano la L.P. 9 dicembre 1976, n. 60.

TITOLO IX
Coordinamento con altre disposizioni di legge

Art. 44   7)

7)

Omissis.

Art. 45

Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

(2) Viene abrogata la legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, e l'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, salvo quanto disposto al quinto comma del precedente articolo 20.

Art. 46-47.   7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

7)

Omissis.

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