In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 5 viene stimata in lire 500.000 annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo denominato "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.