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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo
Organi e modalità di amministrazione 3)

Art. 1  delibera sentenza

(1) L'amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri.

(1/bis) Il comitato di cui al comma 1 viene assistito da un segretario. Il compito di detto segretario può essere svolto anche da un membro del comitato stesso.

(2) Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria.

(2/bis) Qualora l'amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l'approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per il relativo controllo.

(3) Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2, l'amministrazione dei beni di uso civico può essere affidata alla giunta comunale, la quale deve attenersi alle norme della presente legge.

(4) Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati da uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente essere affidata alla giunta comunale a meno che la maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2 faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.

(4/bis) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l’amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l’aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico. 4)

(5)5)6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 07.07.2007 - Usi civici - vendita di terreni - più soggetti interessati - obbligo dell'amministrazione di rispettare procedura ad evidenza pubblica - atto amministrativo - basta l'assenza di vizi di almeno un motivo
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005 - Usi civici - cessione di beni - obbligatorietà del parere assessore provinciale competente
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004 - Gemeinnutzungsrechte - Verwaltung der belasteten Güter - Komitee oder Gemeindeausschuss - Einspruch gegen dessen Entscheidungen - Zuständigkeit des Landesrates für Landwirtschaft
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988 - Attribuzione delle controversie sull'esistenza dei diritti di uso civico al Commissario per gli usi civici
4)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
5)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34, e successivamente integrato dall'art. 41 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
6)
L'art. 1, comma 5, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 2  delibera sentenza

(1) I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spesa della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio comunale. La proclamazione delle 5 persone elette per il comitato avviene entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni tramite il Presidente della giunta provinciale. Il comitato rimane in carica 5 anni. Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.

(2) Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Il presidente è il legale rappresentante dell'amministrazione dei beni di uso civico, stipula i contratti e sta in giudizio in nome e per conto dell'amministrazione medesima. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso comitato marito e moglie, gli ascendenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.7)

(3) Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sull'albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi.8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005 - Usi civici - cessione di beni - obbligatorietà del parere assessore provinciale competente
7)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.
8)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

(2) I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:9)

  1. spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;
  2. soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario o accertabili con altri mezzi di prova;
  3. il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lettera c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
  4. soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, sempreché nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 m³ all'anno;
  5. aiuti in casi di particolare bisogno;
  6. soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lettera d) con preferenza dei meno abbienti;
  7. finanziamento di iniziative di interesse generale.

(3) Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredato degli edifici abitativi e aziendali.10)

(4) Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali. 11)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008 - Usi civici - diritto di pascolo - presupposti per l'esercizio - amministrazione separata dei beni di uso civico - soggetto legittimato alla presentazione delle denunce
9)
Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
10)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
11)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4  delibera sentenza

(1) Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune, sempreché i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali.

(2) Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.

(3) Se parti di un'azienda agricola sono situate in diverse frazioni o comuni, il diritto di uso civico viene esercitato in quella frazione o comune, in cui si trova la maggior parte delle superfici coltivate a foraggio, sempreché non esistano altre consuetudini locali di pascolo.12)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008 - Usi civici - diritto di pascolo - presupposti per l'esercizio - amministrazione separata dei beni di uso civico - soggetto legittimato alla presentazione delle denunce
12)
Il comma 3 è stato da ultimo così modificato dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

Art. 5  delibera sentenza

(1) Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo.

(2) Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione rispettivamente sull'albo pretorio comunale e su quello della frazione per dieci giorni consecutivi. Dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale deve essere inoltre data notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati che ne hanno fatta esplicita richiesta scritta.

(3) Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento ai sensi del comma 2, chi ne abbia un interesse legittimo può presentare ricorso in unica istanza per motivi di legittimità e di merito contro la decisione del comitato ovvero della giunta comunale; esso va presentato all'assessore provinciale competente per l'agricoltura, che nei successivi 90 giorni decide in proposito e ne dà comunicazione a tutte le parti in causa.13)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004 - Gemeinnutzungsrechte - Verwaltung der belasteten Güter - Komitee oder Gemeindeausschuss - Einspruch gegen dessen Entscheidungen - Zuständigkeit des Landesrates für Landwirtschaft
13)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 6

(1) L'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo.

(2) Qualora, malgrado richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione provinciale, si ometta di provvedere in merito, la Giunta provinciale nomina un commissario col compito di predisporre lo statuto.

3)
Il titolo è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo II
Acquisto, vendita e altri atti di disposizione concernenti beni di uso civico14)

Art. 6/bis (Acquisto di immobili)

(1) L’amministrazione dei beni uso civico può acquisire immobili rustici nonché altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico. 15)

15)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6/ter (Atti soggetti a parere positivo)

(1) Sono soggetti a previo parere positivo da parte dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura gli atti delle amministrazioni dei beni di uso civico aventi per oggetto:

  1. l’alienazione di beni di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni;
  2. l’acquisto di immobili rustici nonché di altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico.

(2) Il parere positivo di cui al comma 1 decade se non ne viene fatto uso mediante intavolazione entro il termine di tre anni.

(3) Il parere positivo di cui al comma 1 non è prescritto:

  1. per la vendita dei beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  2. per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali; a norma dell’ordinamento urbanistico è consentita a prezzo congruo l’alienazione di beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella misura strettamente necessaria;
  3. qualora nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione i beni di uso civico siano destinati ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall’entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi;
  4. per l’alienazione di superfici destinate all’edilizia privata e vendute per la realizzazione della prima abitazione; in tal caso dette superfici devono essere vendute mediante asta pubblica, alla quale concorrono con precedenza gli aventi diritto di uso civico ai sensi della presente legge e, in via subordinata, i cittadini residenti nel relativo comune;
  5. per i provvedimenti di esproprio per pubblica utilità.

(4) In caso di vendita di cui al comma 3, lettera a), ha diritto di prelazione:

  1. l’affittuario, coltivatore diretto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, ed, in subordine,
  2. il coltivatore diretto confinante avente diritto di uso civico, ed in subordine
  3. il coltivatore diretto avente diritto di uso civico, che attraverso tale acquisto ottiene la formazione o l’arrotondamento della propria azienda agricola.

(5) In caso di vendita all’affittuario ai sensi del comma 4, lettera a), il prezzo deve essere congruo e viene determinato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice in base al valore del reddito presunto con applicazione del tasso legale.

(6) In caso di vendita a coltivatore diretto ai sensi del comma 4, lettere b) e c), il prezzo non può essere inferiore a quello minimo fissato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

(7) In presenza del parere positivo di cui al comma 1, lettera a), e delle fattispecie descritte al comma 3, l’assessore provinciale competente in materia dispone la cancellazione del vincolo di uso civico, mentre in caso di acquisto di cui al comma 1, lettera b), dispone l’apposizione del vincolo.

(8) Ai fini dell’applicazione della presente legge si considera coltivatore diretto colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, all’allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi e per l’allevamento ed il governo del bestiame. L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice. 16)

16)
L'art. 6/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
14)
Il titolo è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo III
Controllo e interventi sostitutivi17)

Art. 7

(1) Nei casi di omissioni o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la Giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un commissario; eventuali spese sono a carico della relativa amministrazione.

(2) Nel caso di scioglimento il nuovo comitato deve essere nominato entro sei mesi.

Art. 8 (Vigilanza)

(1) Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta provinciale le deliberazioni del comitato aventi per oggetto:

  1. lo statuto e le relative variazioni;
  2. il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;
  3. l'acquisto e l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su detti beni;
  4. le liti attive e passive.

(2) Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive, se la Giunta provinciale non le annulla dandone comunicazione al comitato nel termine di 30 giorni dalla scadenza di quello per la proposizione del ricorso di cui al comma 5.

(2/bis) Il termine per l’annullamento viene interrotto una sola volta, nel caso in cui la Giunta provinciale richieda informazioni integrative prima della sua scadenza. In tal caso il termine riprende a decorrere a partire dal ricevimento dei documenti e delle informazioni richieste. I provvedimenti decadono se il comitato o l’organo amministratore non trasmette le informazioni integrative entro 30 giorni dalla richiesta.18)

(3) Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere fatte pervenire, in duplice copia, all'ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione.

(4) La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.

(5) Ogni avente diritto di uso civico può presentare ricorso alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni del comitato soggette a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale entro il termine di dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno della loro pubblicazione.19)

18)
L'art. 8, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
19)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
17)
Il titolo è stato inserito dall'art. 10, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo IV
Disposizioni varie20)

Art. 9 (Forme di conduzione e di amministrazione)

(1) I beni di uso civico di cui all’articolo 11, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti, dati in concessione o essere venduti ai sensi delle disposizioni della presente legge.

(2) I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall’autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 mc all’anno, possono essere iscritti nell’elenco ufficiale delle comunioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, ed amministrati secondo la disciplina ivi contenuta.

(3) Nel caso di scioglimento dell’amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione.

(4) In presenza di entrate di lieve entità l’amministrazione dei beni di uso civico può rinunciare alla stesura di un bilancio nelle forme previste dalle vigenti norme ed applicare una procedura semplificata secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(5) Su richiesta dell’organo amministrativo dei beni di uso civico, corredata dalla relativa deliberazione, il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. 21)

21)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9/bis

(1) Per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del pascolo su beni di uso civico è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,55 per ogni capo bovino o equino e di Euro 0,775 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 51,645.22)

(2) La sorveglianza sull'applicazione della disciplina di cui al comma 1 viene eseguita dal personale provinciale forestale.

(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.23)

22)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
23)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 47 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
20)
Il titolo è stato inserito dall'art. 10, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo V
Esercizio delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici24)

Art. 9/ter (Funzioni amministrative)

(1) Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dall’assessore competente in materia; i relativi provvedimenti sono definitivi e costituiscono titolo per le iscrizioni tavolari.25)

25)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9/quater (Rinvio ad altre norme)

(1) Per quanto non disciplinato dal presente titolo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. L’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione.

(2) Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento elettorale e comunale vigente. Le materie rimanenti, per le quali non è applicabile l’ordinamento elettorale e comunale, sono disciplinate con decreto dell’assessore provinciale competente in materia.26)

26)
L'art. 9/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
24)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 10, comma 13, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie27)

Art. 9/quinquies (Applicazione)

(1) Tutte le disposizioni concernenti i beni di uso civico trovano applicazione anche per i beni gravati da diritti di uso civico.28)

28)
L'art. 9/quinquies è stato inserito dall'art. 10, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 10

(1) La legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) Lo svolgimento dell'elezione del comitato ai sensi della presente legge avviene in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quel momento rimangono in carica gli attuali comitati di amministrazione.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 5 viene stimata in lire 500.000 annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo denominato "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

27)
Il titolo è stato inserito dall'art. 10, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.