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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9/bis

(1) Per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del pascolo su beni di uso civico è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,55 per ogni capo bovino o equino e di Euro 0,775 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 51,645.22)

(2) La sorveglianza sull'applicazione della disciplina di cui al comma 1 viene eseguita dal personale provinciale forestale.

(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.23)

22)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
23)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 47 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.